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- Le modifiche al codice del consumo
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- È possibile che un lavoro che ha appena quattro anni di vita (si ricordi che il codice del consumo è stato emanato con il d.lgs. n. 206/2005) sia già stato modificato più volte?
- Del codice del consumo autorevole dottrina ha parlato di «cantiere aperto» e, a ben vedere, di cantiere i cui lavori, per la stessa natura della materia, non saranno mai consegnati definitivamente.
- Si tratta infatti di recepire nell’ordinamento interno le direttive comunitarie che in materia di consumatori vengono costantemente emanate e ciò anche perché, nell’ottica comunitaria, il consumatore viene tutelato quale anello finale del mercato. Pertanto, poiché è interesse primario della Comunità europea di regolare il mercato unico secondo criteri di correttezza ed equità, e poiché detta regolamentazione del mercato passa attraverso la tutela dell’utente finale del mercato stesso, è evidente che fintantoché non si sarà creato un mercato unico nel senso proprio del termine –stesse regole di comportamento per tutti gli operatori economici e in tutti i paesi- il diritto dei consumi continuerà a subire modifiche, integrazioni e migliorie.
- Di questa esigenza è ben conscio il legislatore nazionale che all’art. 144 del cod. cons. espressamente prevede che «ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute».
- Ci si è dunque preoccupati fin dall’inizio di prevedere un meccanismo –non si sa quanto efficiente- di aggiornamento del codice del consumo in modo tale da far confluire nello stesso testo tutte le leggi di attuazione delle varie direttive comunitarie che verranno emanate a tutela del consumatore e, in parte, del mercato, in modo da preservare quell’integrità, o meglio quella sistematicità, ed omogeneità della materia che con il codice del consumo stesso si è voluta creare.
- Orbene, entrando nel merito delle modifiche apportate al codice e senza soffermarsi sulle “piccole” modifiche apportate qua è la nelle singole norme, quali mere specificazioni, che pure meriterebbero un esame puntuale in quanto come un grande maestro insegna, «le parole non sono mai innocenti» e perciò anche una semplice aggiunta –quale ad esempio quella di cui all’art. 139 laddove si chiarisce che le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono legittimate ad agire «ai sensi dell’art. 140», parole queste ultime inserite con il d.lgs. n. 221/2007- può essere fonte e causa di una diversa interpretazione ed applicazione della norma stessa, ci limiteremo ad affrontare quelle che potremmo definire macro-modifiche, ovverosia l’inserimento o lo stralcio dal codice di interi ambiti di disciplina.
- Si tenga presente che il codice del consumo è strutturato intorno all’atto di consumo e segue pertanto una impostazione unitaria e coerente.
- Esso, infatti, è suddiviso in sei parti: la prima dedicata alle disposizioni generali ed alle finalità del codice stesso; la seconda dedicata all’educazione, informazione, pratiche commerciali e pubblicità nella quale si rinvengono tutte quelle norme atte a regolare il momento che potremmo definire precontrattuale (si pensi appunto alla pubblicità dei prodotti ed alla necessità di tutelare il consumatore nel processo di scelta del prodotto ed ancora, a monte, di tutelare la stessa libertà di formazione dei bisogni –ci riferiamo evidentemente al fatto che come autorevole dottrina segnalava già negli anni 70 è «la pubblicità che crea il bisogno» e pertanto rispetto alla fase precontrattuale il consumatore ha ben diritto di essere tutelato nella sua libertà di scelta); nella parte terza del codice si tratta propriamente del rapporto di consumo, e quindi del momento propriamente contrattuale e in essa si rinvengono norme generali e norme particolari. La dottrina parla in proposito di legislazione orizzontale –le clausole abusive, appunto, la cui disciplina si applica a tutti i contratti purché conclusi tra un consumatore persona fisica che agisce al di fuori della propria attività professionale ed un professionista che agisce nell’esplicazione della propria attività imprenditoriale in senso lato- e di legislazione verticale che si applica, sovrapponendosi a quella orizzontale, nello specifico tipo contrattuale preso in esame; quindi, alle norme generali (artt. 33 e ss.) seguono quelle particolari relative a: contratti negoziati fuori dei locali commerciali –c.d. vendite porta a porta-; contratti a distanza –si pensi alle transazioni effettuate via internet, o per corrispondenza, laddove non vi è la contemporanea presenza fisica dei contraenti-; la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari –la cui disciplina è stata inserita nel codice con il d.lgs. n. 221/007-; seguono ancora, i contratti relativi all’acquisto di un diritto reale di godimento ripartito di beni immobili –tale viene definita la multiproprietà; infine si parla dei servizi turistici - c.d. vendita dei pacchetti turistici tutto compreso-.
- La parte quarta si occupa della sicurezza e qualità dei prodotti e delle garanzie c.d. post-vendita, in ultimo la parte quinta si occupa della tutela collettiva e dell’accesso alla giustizia, e qui la macro-modifica è certamente nell’introduzione della tanto discussa azione collettiva risarcitoria, volgarmente detta class action, seguono infine le disposizioni finali tra cui l’art. 144 prima citato.
- Riassumendo dunque le macro-modifiche queste hanno riguardato: l’introduzione della disciplina relativa alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari; l’introduzione della disciplina della pratiche commerciali scorrette, e la class action.
- Quest’ultima, introdotta con la legge finanziaria 2008, doveva entrare in vigore decorsi 180 giorni a partire dal 1 gennaio 2008, poi è stata prorogata ad un anno, poiché si voleva altresì prevedere un’azione di classe nei confronti della pubblica amministrazione, infine da un anno si è passati a diciotto mesi e da ultimo, con legge del febbraio 2009 si è stabilito che il nuovo art. 140 bis entrerà in vigore a gennaio 2010.
- Peraltro per evitare evidenti difficoltà applicative relative alla tutela dei consumatori lesi ad esempio dai crack finanziari, si è stabilito espressamente che l’azione collettiva risarcitoria si applica solo agli illeciti commessi successivamente al 15 agosto 2009.
- Sulla disciplina delle pratiche commerciali sleali, introdotta agli artt. 18 e ss. e che ha sostituito le norme relative alla pubblicità ingannevole e comparativa occorre soffermarsi proprio al fine di comprendere il campo di applicazione del codice del consumo stesso. Prima della sua introduzione, nel codice era infatti disciplinata la pubblicità ingannevole e comparativa e la relativa disciplina si applicava nei confronti di qualunque destinatario del messaggio pubblicitario; rientravano dunque in essa anche i rapporti tra concorrenti del mercato, cioè tra professionisti.
- La disciplina aveva quindi una portata ambivalente di tutela sia del consumatore sia dei concorrenti. Essa tutelava allo stesso tempo il soggetto finale del mercato ma anche il mercato stesso.
- Per effetto dell’introduzione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, disciplinate dalla direttiva n. 29/2005, invece si è operata una netta distinzione in quanto essa tutela e garantisce la correttezza dei messaggi promozionali nei confronti dei soli consumatori finali, e si applica dunque alle sole pratiche commerciali tra professionisti e consumatori, pur nella consapevolezza dell’esigenza quantomeno di un coordinamento dei due settori contigui.
- Infine, occorre riferire di una recente proposta di direttiva comunitaria sui diritti dei consumatori (ottobre 2008, n. 614) la quale vorrebbe creare un quadro unitario di riferimento per ciò che riguarda i diritti contrattuali dei consumatori creando un unico strumento orizzontale che disciplini gli aspetti comuni in modo sistematico in materia contrattuale.
- La proposta mira a modificare quattro direttive vigenti in materia di contratti dei consumatori e precisamente: quella relativa alle vendite porta a porta, quella sulla clausole abusive, quella sui contratti a distanza e, da ultimo, quella sulle garanzie dei beni di consumo.
- Si vorrebbe dunque unificare la materia contrattuale nel presupposto che i contratti dei consumatori necessitino di un quadro unitario di riferimento.
- Orbene è evidente che se detta proposta dovesse divenire una direttiva in senso proprio, il suo recepimento nell’ordinamento italiano dovrà necessariamente comportare uno stravolgimento di buona parte del codice del consumo stesso.
- A questo punto, ci si potrebbe chiedere data la necessità intrinseca del codice del consumo di essere e restare un cantiere aperto, sia stata poi così opportuna la sua emanazione.
- Sul punto si ritiene che l’utilità del codice sia indubbia, e ciò non soltanto per rispettare gli obblighi comunitari ma anche per creare quei principi generali cui si faceva cenno prima che sono assolutamente necessari per l’operatore del diritto, sia esso un avvocato o un giudice.
- In conclusione, non può però non accennarsi al rilevante ruolo che, nella riforma del codice, potrà giocare la consapevole partecipazione alle relative procedure dei cittadini e delle associazioni che li rappresentano come utenti e consumatori.
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- Il controverso testo della riforma del condominio
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- L’audizione tenutasi presso la Commissione Giustizia del Senato (di cui abbiamo dato notizia nel numero scorso di questa rivista) consente di fare il punto sulle questioni poste dal testo unificato in discussione nell’ambito di tale Commissione sulle modifiche al codice civile in tema di condominio degli edifici.
- Mentre sembra abbandonata l’idea che il testo rappresenti scientemente un ponte verso la trasformazione del condominio in un organismo dotato di personalità giuridica, resiste pervicacemente l’idea, pur in assenza di appigli testuali, che in esso siano contenuti i germi della dissoluzione della proprietà condominiale o giù di lì.
- Al riguardo si osserva anzitutto che il testo in parola non è certo un monumento di sapienza giuridica, ma con qualche mirata modifica lo si può aggiustare; si aggiunge che, se l’attribuzione di qualche ulteriore potere all’amministratore potrebbe costituire una diminuzione delle prerogative dei proprietari o anche soltanto una minaccia, è sufficiente espungere la disposizione relativa.
- Così il Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari (ARPE-FEDERPROPRIETÀ, UPPI, CONFAPPI) ha ritenuto di presentare alla Commissione una serie di puntuali emendamenti al testo unificato, emendamenti suddivisi in due sezioni secondo l’importanza delle valutazioni e dei rilievi scaturiti dagli approfondimenti effettuati.
- C’è comunque da considerare che attualmente il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica è disciplinato, in modo particolareggiato dal DPR 10.2.2000, n. 361, che ne attribuisce la competenza alle Prefetture, salvo che per gli enti operanti in settori d’attività di competenza delle Regioni e delle Province autonome, il che significa che non può ipotizzarsi alcun riconoscimento con modifiche surrettizie alla disciplina dell’istituto condominiale, cioè senza un provvedimento formale.
- Ecco perché il Coordinamento si è orientato verso emendamenti diretti alla salvaguardia del diritto di proprietà, ma anche a garantire una maggiore efficienza nella gestione del condominio.
- Si aggiunge che al momento non è dato fare una previsione sui tempi di approvazione del testo de quo, sui quali peraltro daremo tempestive notizie.
- Dobbiamo tuttavia registrare alcune prese di posizione (riportate nel box a pagina 22), veramente preoccupanti perché rendono palese una manovra di alcuni organismi interessati ad una gestione dei condomini sottratta al controllo e all’ingerenza dei proprietari ed affidata alle “sapienti” mani di tecnocrati emergenti.
- Nel contempo viene anche segnalato un allargamento del fronte contrario al riconoscimento della personalità giuridica ai singoli condominii, essendosi le maggiori associazioni rappresentative degli amministratori schieratesi sulla tesi del Coordinamento.
- La situazione appare pertanto in movimento, anche se alcuni punti fermi appaiono acquisiti salvo sorprese sempre possibili: è quindi necessaria un’attenta azione di vigilanza e di proposta in difesa della proprietà, che in questo momento riteniamo (forse presuntuosamente) competere in via primaria al Coordinamento.
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- Manovre sulla riforma del condominio
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- Mentre le associazioni dei proprietari immobiliari hanno espresso le loro valutazioni critiche sul testo unificato presentato dal relatore alla Commissione Giustizia del Senato in tema di modifiche al codice civile sul condominio, c’è già chi celebra l’evento come viatico perché «gli amministratori di condominio possono trasformarsi in network di gestori di immobili, di manager immobiliari. Senza aspettare il futuro, ma creandolo e rendendolo, qui e ora, proficuo presente per tutti».
- È quanto si legge nella sintesi distribuita dagli organizzatori del Property Forum formati da Network, Franchising, Associazioni di imprese e Manager immobiliari, riunitosi a Roma il 29 novembre scorso.
- Finalmente si esulta perché il testo predetto ha stravolto anni e anni di certezze normative e apre la strada per un’economia della conoscenza condivisa anche nel settore immobiliare, arricchendolo in tal modo di nuove risorse umane e tecnologiche. È la riprova della pericolosità di un testo che -senza grandi innovazioni – può consentire che la gestione degli edifici sia poco a poco sfilata dalle mani dei proprietari e affidata a “mani più sapienti”, che puntano a traguardi ora impensabili.
- Quale sarà la risposta sostanziale della proprietà, e per esse delle associazioni che la rappresentano, per il momento impegnata in un’azione di contenimento?
- È comunque un momento in cui i proprietari (ma anche le istituzioni) non possono abbassare la guardia proprio per il profilarsi all’orizzonte di più che vaste operazioni speculative, che avevano puntato al riconoscimento della personalità giuridica al condominio, ipotesi che ora sembra tramontata.

